La pensione di inabilità è stata istituita dall’articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 118. Spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali si stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico.
Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione di inabilità.
Ai sensi della normativa vigente, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo. Sono compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18 o ultra sessantacinquenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Ai fini previdenziali, per avere diritto ad una provvidenza economica erogata dall’INPS, è necessario che il cittadino abbia un’invalidità pari o superiore al 74%, se maggiorenne, oppure con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età, se minorenne. Le persone che abbiano superato i 65 anni riconosciute con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età non hanno diritto a percepire alcuna provvidenza economica. La pensione di invalidità è compatibile con l’indennità di accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili non deambulanti o non i grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Risulta invece incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio o lavoro.