La legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 è una legge fondamentale per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap. L’art. 1 della legge, infatti, definisce i fini perseguiti dalla Repubblica: la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e autonomia della persona handicappata, promuovendone a tal fine la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società.
Dal suddetto articolo è inoltre garantita la predisposizione d’interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.
In particolare, l’art. 3 definisce lo stato di persona handicappata: “…colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
Tale definizione implica necessariamente l’inserimento del soggetto talassemico all’interno dei portatori di handicap, trattandosi di una malattia che colpisce una minoranza fisica progressiva, causando difficoltà di relazione ed integrazione lavorativa.
Particolare importanza riveste infine il comma 6 dell’art. 33, che chiarisce: “La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso”.
In assenza di agevolazioni previste per l’assistenza, in particolare nel caso di soggetti talassemici, il notevole impegno per le cure renderebbe difficoltoso un normale rapporto di lavoro dipendente; per questo motivo la legge 104/1992 è stato un importante passo in avanti verso l’assistenza e l’integrazione sociale.